Statuto
Art. 1
Denominazione e sede
E’ costituita un’associazione denominata “Enocuriosi”. L’associazione ha sede in Pavia, Via S. Lanfranco n. 27. L’associazione può aderire a organizzazioni nazionali ed estere aventi scopi affini e può associarsi o stipulare convenzioni con altri organismi, comunque costituiti, per il miglior conseguimento dei propri fini istituzionali.
Art. 2
Oggetto sociale e scopo dell’associazione
L’associazione, apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e ha per oggetto il perseguimento di finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di contribuire a far acquisire dignità culturale ai prodotti alimentari italiani, con particolare riferimento al vino e ai prodotti tipici, con lo scopo di farli conoscere unitamente ai loro produttori, alla loro tradizione e al loro territorio e di stimolare la condivisione e lo scambio di esperienze e idee tra tutte le persone e i soggetti interessati a promuovere questa cultura del cibo e dei prodotti agro-alimentari.
Art. 3
Attività connesse
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa all’oggetto sociale e, tra l’altro, organizzare manifestazioni, eventi, incontri, corsi, degustazioni, escursioni, visite, viaggi, effettuare pubblicazioni nonché curare e gestire portali internet come luoghi di incontro, scambio, divulgazione e informazione.
Il tutto, anche con l’apporto di personale esterno all’Associazione. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse all’oggetto sociale.
Art. 4
Finalità di lucro
L’Associazione non persegue fini di lucro. Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.
Art. 5
Soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori e Ordinari.
Non possono essere ammessi soci temporanei. Sono soci fondatori le persone indicate nell’atto costitutivo. Possono essere soci ordinari i cittadini italiani e stranieri, portatori di interessi affini a quelli perseguiti dall’associazione, che, su presentazione di un socio, ne facciano domanda.
Hanno diritto di voto nelle Assemblee tutti i soci maggiori d’età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.
Art. 6
Doveri e diritti dei soci
Gli obblighi e i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Presidente.
Il socio di qualsiasi categoria che non osservi lo statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Presidente o che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Presidente per l’adozione delle eventuali sanzioni.
La qualifica di socio, oltre che per morte o recesso da notificarsi al Presidente con lettera raccomandata entro il primo semestre dell’anno in corso, si perde per esclusione deliberata dal Presidente, da ratificarsi dall’Assemblea, in particolare nei casi di:
- a) morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l’addebito del versamento;
- b) condotta contraria alle leggi e all’ordine pubblico nonché violazione delle norme etiche o statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati comuni in genere.
L’adozione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Art. 7
Organi sociali
Gli organi sociali dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente. E’ facoltà dell’assemblea dei soci nominare un Direttivo.
Art. 8
L’Assemblea
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Nell’Assemblea ogni socio ha diritto a un voto. L’Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo del totale dei soci con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno indicare le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. La convocazione dell’Assemblea avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell’Associazione e mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito a ogni socio a mezzo lettera o fax o e-mail almeno quindici giorni prima della data fissata. Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza (diretta o per delega) di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità, il Presidente non ha voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente assistito da un segretario eletto dall’Assemblea. Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.
Art. 9
Il Presidente
L’Associazione è retta e amministrata dal Presidente nominato dall’Assemblea con le modalità previste dall’art. 8. La carica ha la durata di un anno ed è rieleggibile. L’Assemblea elegge anche il Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e il Segretario.
La carica di Presidente è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e, in particolare, quelli di:
- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull’ammissione di nuovi soci e adottare provvedimenti di esclusione da ratificarsi dall’Assemblea;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
- f) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e conclusione dell’Associazione;
- g) stabilire l’ammontare delle quote associative per i soci e stabilirne le modalità di pagamento;
- h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’associazione e stabilirne le modalità di pagamento.
Il Presidente è l’unico soggetto autorizzato ad assumere obbligazioni a nome e per conto dell’Associazione.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi in giudizio. Il Presidente preside l’Assemblea e assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice presidente.
Art. 10
Cariche sociali
Le prestazioni di tutti i dirigenti sono fornite a titolo gratuito e onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell’espletamento degli specifici incarichi loro conferiti.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
Art. 11
Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Presidente, redige i verbali delle assemblee e ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell’Associazione.
Art. 12
Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- b) dalle donazioni, lasciti e successioni;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci o da terzi;
- c) dall’attività derivante dall’organizzazione di eventi effettuati per il raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 13
Esercizio finanziario e utili
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta e il bilancio preventivo secondo la vigente normativa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione.
Dalla data dell’avviso di convocazione, i bilanci verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che intendessero consultarli.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 14
Modificazioni dello statuto
Le modificazioni del presene statuto dovranno essere decise dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Art. 15
Scioglimento
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l’estinzione dei debiti da parte dei soci dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23/12/1996 n. 662.
Art. 16
Rinvio
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e le norme stabilite dal Presidente. Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.